';
Image module

Chi Siamo

la SOSTECO nasce in seguito alle esperienze maturate dai 2 soci fondatori che hanno sviluppato un’esperienza pluriventennale nel settore ambientale e si pone come obbiettivo di Intermediare tra soggetti che operano nel settore ambientale (Produttori-Trasportatori-Impianti) ma che non si conoscono e/o che non conoscono le ultime tecnologie in materia di smaltimento/recupero/valorizzazione degli scarti in modo da ottimizzare costi e velocizzare i servizi nel rispetto delle norme sia in materia di Sicurezza che di quelle Ambientali.

ContattaCi

SOSTECO srl © 2020 – Tutti i diritti riservati

Distruzione dei beni aziendali obsoleti

Condividi
Distruzione dei beni aziendali obsoleti

Ogni impresa nell’esercizio della propria attività possiede alcuni beni strumentali che terminano la propria utilità.
Accanto ai beni strumentali, le imprese possono avere anche beni merce destinati alla vendita, e anche questi beni, se obsoleti, fuori moda, o invendibili possono essere oggetto di distruzione/dismissione.
Sia i beni strumentali, che i beni merce, rappresentano una voce importante nell’Amministrazione finanziaria. La loro dismissione e definitiva fuoriuscita dall’attività di impresa o professionale, se eseguita secondo la corretta procedura e nei tempi stabiliti, può rappresentare un soluzione vantaggiosa.

Per dismettere i beni (sia beni strumentali che merce) non più utilizzabili è necessario osservare quanto disposto dalla normativa.
La disciplina è contenuta nel DPR n.441/97 che è stata poi analizzata dalla  Circolare Ministeriale n.193/E/1998 la quale ne determina le modalità operative di attuazione.

Sul tema è intervenuto poi il D.L. n.70/2011 convertito in Legge n.106/2011.
Decreto che ha introdotto alcune semplificazioni per i contribuenti che intendono effettuare la distruzione dei beni non più utilizzabili, con procedura semplificata.
Nel caso in cui l’impresa o il professionista preferisca rivolgersi ad operatori specializzati nello smaltimento dei rifiuti allo scopo di dismettere il bene non più idoneo all’uso è necessario che venga raccolta la seguente documentazione.

Si tratta di documentazione da conservare in caso di possibili verifiche fiscali.
In particolare i documenti occorrenti sono:

  • Documento di Trasporto (DDT) – documento dal quale deve risultare il trasporto dei beni oggetto dello smaltimento, indicando espressamente che trattasi di trasporto per “rottamazione o distruzione“;
  • Formulario di identificazione –  documento di cui all’articolo 193 del D.Lgs. n. 152/06 per lo smaltimento dei rifiuti. Il quale deve essere obbligatoriamente vidimato a cura dell’Agenzia delle Entrate, della Camera di Commercio, e deve recare, le caratteristiche del bene oggetto di dismissione e la descrizione del suo stato fisico.

Rispettando questa documentazione è possibile superare la presunzione di cessione del bene, sia ai fini Iva che delle imposte sui redditi.

Il contribuente, quindi, rivolgendosi ad operatori specializzati non dovrà fare altro che avere cura della documentazione che da loro sarà predisposta e rilasciata nei termini.

Apparecchi elettrici ed elettronici

Crediamo utile ricordare che tutti i soggetti che sono in possesso, per l’esercizio della loro attività, di apparecchi elettrici ed elettronici (come ad esempio pc, condizionatori, telefonini, apparecchi di illuminazione, ecc.) devono rispettare la disciplina di cui al D.Lgs. n. 151/2005 per il loro smaltimento.
In pratica, tutte queste apparecchiature devono essere conferite ai centri di raccolta tramite operatori specializzati.

I riflessi fiscali

Per imprese e professionisti l’eliminazione di un bene per dismissione può dar luogo, da un punto di vista puramente contabile, a due casi:

  • il bene risulta interamente ammortizzato,
  • oppure il bene risulta non interamente ammortizzato.

Nel primo caso il giroconto distoglierà unicamente lo stesso bene dallo stato patrimoniale. Questo senza che l’operazione abbia alcun riflesso dal punto di vista economico, e quindi fiscale. Nel secondo caso l’insussistenza passiva, per la parte non ancora ammortizzata, è deducibile ai fini IRES, ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del DPR n 917/86, e ai fini IRAP.

 CONSULENZA E SOPRALLUOGO GRATUITI > 

Comments
Condividi
sosteco