I Tutor Ambientali di SOSTECO sono aggiornati sulla complessa normativa della TARI, possono guidarti attraverso il corretto calcolo delle superfici, le disposizioni comunali e gli eventuali sgravi a cui poter accedere.

La Tassa sui Rifiuti, conosciuta come TARI, introdotta dall’ art.1, c.639 e ss della Legge 27 dicembre 2013 n.147 – Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) –  è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è posta a carico dell’utilizzatore del servizio stesso. Dal 1° gennaio 2014, la TARI ha sostituito i previgenti prelievi legati al pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La TARI riprende in larga parte, quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di TARES (che è stata contestualmente abrogata) e dalla precedente Tarsu, ovvero il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione , a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Quindi la nuova tassa sui rifiuti prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari.

La TARI può avere natura tributaria o corrispettiva a seconda che nel comune di riferimento si applichino o meno sistemi di misurazione puntuale così come previsto dall’ art.1, c.668 della Legge 27 dicembre 2013 n.147.

Il D.L. 116 del 3 settembre 2020 ha introdotto un’importante novità sulla tariffa rifiuti.

Dal 1 gennaio 2021 le attività che rientrano nell’elenco “L Quinquies” (allegato nel DL 116-2020) possono essere esentate, con regolare domanda, dal pagamento della parte variabile della TARI purchè presentino, allegandolo alla domanda, un contratto con una azienda/ditta specializzata che smaltirà (recuperandoli) i suoi rifiuti presenti nell’elenco “L Quater” (allegato nel DL 116-2020).

La domanda va presentata presso il Comune di riferimento entro il 31 Maggio (di ogni anno).

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  • Dal 1-01- 2021 sono in vigore alcune modifiche al Testo Unico dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006) con il D. Lgs. 116/2020, ed è stata recentemente pubblicata dal MiTE la Circolare di chiarimento nr. 37259 del 12 Aprile 2021.
    Le principali novità, confermate dalla Circolare, sono:
  • Modifica della definizione di “rifiuto urbano”, con conseguente cessazione della possibilità dei Comuni di assimilare alcune tipologie di rifiuti speciali agli urbani
  • Esclusione dall’applicazione della TARI (parte fissa e parte variabile) di tutte le aree industriali dove si producono rifiuti speciali: tipicamente aree produttive e magazzini per materie prime e prodotti finiti ad esse pertinenti e interconnessi – rimangono assoggettate all’applicazione della TARI le aree aziendali destinate a servizi quali uffici, mense, spogliatoi, aree di ristoro, ecc, ossia quelle aree dove si sospetta la produzione di rifiuti urbani.

Entro il 30 Giugno 2021  le Aziende industriali devono  presentare la dichiarazione annuale TARI, con la planimetria delle superfici aziendali distinta tra aree di lavorazione e magazzini (non tassate) e superfici residuali suscettibili di produrre rifiuti urbani (uffici, mense, locali ristoro, spogliatoi), per fare in  modo  che le tariffe vengano  calcolate correttamente secondo  i  nuovi  parametri.

Il D. Lgs. 116/2020 prevede inoltre la possibilità per le utenze non domestiche di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto privato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
Per le utenze che utilizzano soggetti privati per la gestione dei propri rifiuti urbani è prevista una riduzione della quota variabile, in relazione ai quantitativi di rifiuti prodotti, a prescindere dalla quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero.
Per potere esercitare questa scelta, per l’anno in corso occorre inviare apposita comunicazione al comune entro le date prefissate dai regolamenti specifici comunali.
La comunicazione deve essere fatta solo dalle aziende che intendono avvalersi di aziende private per la gestione dei propri rifiuti urbani.

Nuova TARI 2021
Si tratta di chiarimenti dovuti alla nuova legge sulla TARI (recepita dal Dlgs 116/2020), che ha modificato il calcolo della tassa rifiuti ed ha cambiato la definizione di rifiuto urbano e ha provveduto alla soppressione della categoria dei rifiuti speciali assimilati. Dal 1° gennaio 2021 sono infatti entrate in vigore alcune modifiche al Testo Unico dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006) con impatto sulla TARI per le aziende industriali. La nuova legge permette anche di sganciarsi dal servizio pubblico incaricando un operatore alternativo, ossia soggetto terzo autorizzato all’invio dei rifiuti a recupero, così da pagare solo la quota fissa sui soli locali che producono rifiuti urbani. L’opzione si esercita con apposita comunicazione al comune da inviarsi nelle date prestabilite.

Chiarimenti MiTE
Per riassumere i chiarimenti forniti dal Ministero, possiamo dire che la TARI nelle attività industriali non si applica per i locali dove si producono rifiuti speciali mentre si applica per quelli in cui si producono rifiuti urbani. Nel caso di conferimento dei rifiuti, l’utenza non domestica gode della riduzione o esenzione (dipende dalla quantità di rifiuti urbani che recupera) della quota variabile della tassa.
Vediamo in dettaglio.

TARI aziende
Per le utenze non domestiche (le aziende) che hanno i requisiti per l’accesso alla riduzione TARI a seguito di recupero (compreso il riciclo) dei rifiuti urbani, rimane comunque dovuto il versamento TARI per la quota fissa, sempre per i locali soggetti a tale imposizione (escludendo quelli adibiti alla lavorazione di tipo industriale). Per la fruizione dell’agevolazione, serve un’attestazione rilasciata dall’operatore che avvia il recupero dei rifiuti e bisogna poi comunicare all’ente gestore o al comune la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta, entro le date prestabilite dal regolamento comunale.

=> Calcolo TARI per gli studi professionali

Esclusione TARI capannoni
Il chiarimento fondamentale fornito dalla circolare del MiTE sulla tassazione di superfici in cui avviene la lavorazione industriale e i magazzini di materie prime, prodotti finiti e merci è il seguente: per tali aree è applicabile l’esclusione della tassa sui rifiuti urbani  in analogia alle superfici in cui vengono svolte attività artigianali. Sono invece soggette alla tassa piena (fissa e variabile) altri locali come mense, spogliatoi e uffici. Di fatto, nell’elenco delle attività che producono rifiuti urbani indicato nella circolare, non sono ricomprese le “Attività industriali con capannoni di produzione”. Escluse da tassazione tutte le superfici di lavorazione industriale e i magazzini. Occorre comunicare al comune le nuove metrature da tassare, ricalcolandole con l’esclusione di quelle non soggette a imposta.

=> TARI ridotta senza raccolta rifiuti

Cambio operatore
Per quanto riguarda l’applicazione temporale dei cinque anni, che vale sia nel caso di affidamento ad un soggetto terzo sia per utenza presso il servizio pubblico, non c’è comunque nessun vincolo per le imprese che vogliano cambiare operatore nel corso di questo periodo, purché tale scelta sia subordinata alla possibilità, per il gestore del servizio pubblico, di riprendere l’erogazione del servizio di raccolta e avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti.
La comunicazione sulla scelta di affidarsi a un gestore alternativo deve riportare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti e avviati al recupero, ed ha valenza dall’anno successivo. I contratti di affidamento del servizio conclusi prima dell’entrata in vigore del Dlgs 116/2020 (in recepimento della normativa europea, ha cambiato la classificazione dei rifiuti) continuano ad essere validi, salvo adeguamento alle condizioni indicate nella norma).