SOSTECO srl © 2020 – Tutti i diritti riservati
SOSTECO gestisce tutte le operazioni necessarie, nei termini di legge, per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri per le seguenti attività:
Cliniche e Ospedali
Veterinari
Studi Medici
Odontoiatri
Odontotecnici
Laboratori di Analisi
Farmacie
I rifiuti sanitari possono essere classificati come:
- rifiuti sanitari non pericolosi
- rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani
- i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo
- rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
- rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento
Consulenza e sopralluogo gratuiti
Scrivici per fissare un appuntamento o chiederci un preventivo, oppure chiamaci a questi numeri:
Dino Palombi 351 678 7270
Angelo Verrelli 334 162 0550
Jacopo Trotta 370 143 2302
Le attività commerciali come le farmacie producono rifiuti speciali pericolosi e non quali farmaci scaduti, acque galeniche, principi attivi, farmaci citotossici e citostatici, vuoti contaminati e rifiuti infettivi. Stesso dicasi per le attività sanitarie che producono rifiuti sanitari pericolosi, reflui di laboratorio e liquidi radiologici. I nostri tutor ambientali vi prospetteranno la corretta gestione e vi indicheranno i contenitori idonei per ogni tipologia di rifiuto nel rispetto delle leggi in vigore in materia di sicurezza e igiene ambientale.
Rifiuti sanitari non pericolosi
Sono i rifiuti costituiti da materiale metallico non ingombrante, da materiale metallico ingombrante, vetro per farmaci e soluzioni privi di deflussori e aghi, gessi ortopedici.Tali rifiuti denunciabili con il codice CER 180104 e, per gli oggetti da taglio, con il codice CER 180101, qualora non presentino condizioni di pericolosità da un punto di vista infettivo, devono essere recuperati. Sono inoltre rifiuti sanitari non pericolosi le parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le sostanze per la conservazione del sangue (codice CER 180102). Appartengono a questa categoria ancora i farmaci scaduti (codice CER 180105) ed i rifiuti provenienti dai laboratori dei servizi sanitari che non presentano caratteristiche di pericolosità.
Rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani
I seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli classificati come pericolosi, sono assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani:
- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dall’attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell’ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine (se non considerati rifiuti pericolosi).
Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:
- tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo 4, di cui all’allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
- i rifiuti che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: 1) provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati; 2) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile; 3) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti; 4) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico.
- i rifiuti provenienti da attività veterinaria, che: 1) siano contaminati da agenti patogeni per l’uomo o per gli animali; 2) siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi.
Questi rifiuti sanitari sono individuati dalle voci 180103* e 180202* del Catalogo Europeo dei Rifiuti.
Recupero di materia dai rifiuti sanitari
Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, deve essere favorito il recupero di materia delle seguenti categorie di rifiuti sanitari, anche attraverso la raccolta differenziata;
- contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di soluzioni per infusione privati di cannule o di aghi ed accessori per la somministrazione, esclusi i contenitori di soluzioni di farmaci antiblastici o visibilmente contaminati da materiale biologico, che non siano radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e non provengano da pazienti in isolamento infettivo;
- altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;
- rifiuti metallici non pericolosi;
- rifiuti di giardinaggio;
- rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;
- oli minerali, vegetali e grassi;
- batterie e pile;
- toner;
- mercurio;
- pellicole e lastre fotografiche.
Sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
Il processo di sterilizzazione consiste nell’abbattimento della carica microbica tale da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10-6.
La sterilizzazione e’ effettuata secondo le norme UNI 10384/94, parte prima, mediante procedimento che comprenda anche la triturazione e l’essiccamento ai fini della non riconoscibilità e maggiore efficacia del trattamento, nonché della diminuzione di volume e di peso dei rifiuti stessi. Possono essere sterilizzati unicamente i rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo e’ una facoltà esercitabile ai fini della semplificazione delle modalità di gestione dei rifiuti stessi.
La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e’ effettuata in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208 e 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.Gli impianti di sterilizzazione localizzati all’interno del perimetro della struttura sanitaria non devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 208 e 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a condizione che in tali impianti siano trattati esclusivamente rifiuti prodotti dalla struttura stessa. A tali fini si considerano prodotti dalla struttura sanitaria dove e’ ubicato l’impianto di sterilizzazione anche i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie decentrate ma organizzativamente e funzionalmente collegate con la stessa.
L’attivazione degli impianti di sterilizzazione localizzati all’interno delle strutture sanitarie deve essere preventivamente comunicata alla provincia ai fini dell’effettuazione dei controlli periodici.
Il direttore o il responsabile sanitario o i soggetti pubblici istituzionalmente competenti devono procedere alla convalida dell’impianto di sterilizzazione prima della messa in funzione degli stessi. La convalida deve essere ripetuta ogni ventiquattro mesi, e comunque ad ogni intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto, e la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni presso la sede della struttura sanitaria o presso l’impianto e deve essere esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità.
Gli impianti di sterilizzazione sono sottoposti ad adeguati controlli periodici da parte delle autorità competenti.
Fatto salvo l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico presso l’impianto di sterilizzazione deve essere tenuto un registro con fogli numerati progressivamente nel quale, ai fini dell’effettuazione dei controlli, devono essere riportate le seguenti informazioni:
- numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione;
- quantità giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al processo di sterilizzazione;
- data del processo di sterilizzazione.
Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
Per garantire la tutela della salute e dell’ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti“, contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d’uso, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo“.
Gli imballaggi esterni devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.
Fatte salve le disposizioni sopracitate:
- il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine e’ esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione sul registro di carico e scarico deve avvenire entro cinque giorni;
- le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi;
- per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l’intera fase di trasporto deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile;
- il deposito preliminare dei medesimi non deve, di norma, superare i cinque giorni. La durata massima del deposito preliminare viene, comunque, fissata nel provvedimento di autorizzazione, che può prevedere anche l’utilizzo di sistemi di refrigerazione.
Deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati
I rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, devono essere raccolti e trasportati con il codice CER 200301, utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l’indicazione indelebile “Rifiuti sanitari sterilizzati” alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.
Le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, sono perciò sottoposte al regime giuridico ed alle norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani. Se vengono smaltiti fuori dell’ambito territoriale ottimale (ATO) presso impianti di incenerimento di rifiuti urbani o discariche di rifiuti non pericolosi, devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani.
I rifiuti sanitari sterilizzati, non assimilati ai rifiuti urbani in quanto avviati in impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) od avviati in impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani utilizzando il codice CER 191210.
Le operazioni di movimentazione interna alla struttura sanitaria, di deposito temporaneo, di raccolta e trasporto, di deposito preliminare, di messa in riserva dei rifiuti sanitari sterilizzati, devono essere effettuati utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l’indicazione indelebile “Rifiuti sanitari sterilizzati” alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.
Alle operazioni di deposito temporaneo, raccolta e trasporto, messa in riserva, deposito preliminare dei rifiuti sanitari sterilizzati si applicano le disposizioni tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi.
Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le modalità qui sotto riportate.
I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che presentano anche altre caratteristiche di pericolo di cui all’Allegato I del decreto legislativo n. 152 del 2006, devono essere smaltiti solo in impianti per rifiuti pericolosi.
I rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo possono essere smaltiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni:
- in impianti di incenerimento di rifiuti urbani e in impianti di incenerimento di rifiuti speciali. Essi sono introdotti direttamente nel forno, senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti. Alla bocca del forno e’ ammesso il caricamento contemporaneo con altre categorie di rifiuti;
- in impianti di incenerimento dedicati.
Le operazioni di caricamento dei rifiuti al forno devono avvenire senza manipolazione diretta dei rifiuti; per manipolazione diretta si intende una operazione che generi per gli operatori un rischio infettivo.
Smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati
I rifiuti sanitari sterilizzati:
- possono essere avviati in impianti di produzione di CDR o direttamente utilizzati come mezzo per produrre energia;
- nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni, possono essere smaltiti in impianti di incenerimento di rifiuti urbani o in impianti di incenerimento di rifiuti speciali alle stesse condizioni economiche adottate per i rifiuti urbani;
- qualora nella regione di produzione del rifiuto non siano presenti, in numero adeguato al fabbisogno, ne’ impianti di produzione di CDR, ne’ impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, ne’ impianti di termodistruzione, previa autorizzazione del presidente della regione, possono essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi. L’autorizzazione del presidente della regione ha validità temporanea sino alla realizzazione di un numero di impianti di trattamento termico adeguato al fabbisogno regionale.
Farmaci scaduti
I farmaci sono prodotti chimici di sintesi sulle cui confezioni compare sempre una data di scadenza. Trascorso il termine ultimo indicato dalla casa farmaceutica, i medicinali non sono più utilizzabili e devono essere smaltiti correttamente. La parte del prodotto pericolosa è quella costituita dai principi attivi. In discarica, mischiati alla spazzatura domestica, possono dar luogo ad emanazioni tossiche e possono inquinare il percolato (il liquido che si accumula sul fondo della discarica). La presenza di antibiotici nei rifiuti può favorire la selezione di ceppi di microbi e virus assai pericolosi. E’ per questo motivo che i farmaci scaduti non devono essere gettati nei normali cassonetti, ma collocati negli appositi contenitori presso le farmacie e le isole ecologiche.
Lo smaltimento dei farmaci scaduti avviene attraverso la termodistruzione, oppure attraverso la loro inertizzazione in contenitori ermetici.